Torna in vigore da oggi, 20
settembre 2013, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale nelle materie
indicate dal nuovo comma 1-bis, dell`art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
come introdotto dall`art. 84 della L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare").
Dopo lo stop imposto dalla Corte
Costituzionale, con la sentenza n.272 del 6 dicembre 2012, che aveva dichiarato
l`illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime obbligatorio
della mediazione per diversi settori, il Governo ha deciso di ripristinarlo
prevedendone la reintroduzione, ma con alcune importanti modifiche e novità.
Cosa cambia- Innanzitutto,
l’obbligo sarà in vigore per un periodo sperimentale di quattro anni, al
termine dei quali il Ministero della
Giustizia dovrà esaminarne i risultati e le criticità emerse. Il procedimento avrà
una durata massima di 3
mesi e diventerà centrale il ruolo dell’avvocato: la
sua presenza è obbligatoria e assisterà la parte fin dal primo incontro.
Ambito di applicazione-
Il Decreto del Fare ha reintrodotto il tentativo di mediazione obbligatorio
in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si tratta degli stessi ambiti di
competenza previsti dalle norme precedenti alla sentenza della Consulta, ma due
sono le novità: l’estromissione della responsabilità da sinistri
stradali, e l’inclusione accanto alla responsabilità medica di quella
sanitaria.
Competenza territoriale limitata- Non è più possibile scegliere l’organismo di
conciliazione su tutto il territorio italiano, ma ci si può rivolgere a un
qualunque organismo di mediazione, solo se però ha sede nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia.
L’avvocato- Rispetto ai dibattiti che si sono succeduti sul
tema in questi anni è stato fatto un passo indietro, in
quanto viene riconosciuto di diritto il titolo di mediatore agli avvocati, per
i quali non sarà necessario frequentare lo specifico corso, ma dovranno comunque
essere adeguatamente formati in materia di mediazione e potenziare la propria
preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici finalizzati a
conseguire questo obiettivo. Come già detto poi, gli avvocati devono assistono
le parti per l’intera procedura di mediazione.
Inoltre, l’accordo di
conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli stessi
avvocati costituisce titolo esecutivo senza ulteriori passaggi (in altre
parole, le parti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo
il verbale di mediazione) in quanto, con la sottoscrizione del testo, i legali
ne certificherebbero la conformità alle norme imperative ed all’ordine
pubblico. In tutti gli altri casi
l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale.
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