Mediazione civile, dal 20 settembre è di nuovo obbligatoria: ecco le novità

Torna in vigore da oggi, 20 settembre 2013, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale nelle materie indicate dal nuovo comma 1-bis, dell`art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dall`art. 84 della L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare").

Dopo lo stop imposto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.272 del 6 dicembre 2012, che aveva dichiarato l`illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime obbligatorio della mediazione per diversi settori, il Governo ha deciso di ripristinarlo prevedendone la reintroduzione, ma con alcune importanti modifiche e novità.

Cosa cambia- Innanzitutto, l’obbligo sarà in vigore per un periodo sperimentale di quattro anni, al termine dei quali  il Ministero della Giustizia dovrà esaminarne i risultati e le criticità emerse. Il procedimento avrà una durata massima di 3 mesi e diventerà centrale il ruolo dell’avvocato: la sua presenza è obbligatoria e assisterà la parte fin dal primo incontro.

Ambito di applicazione- Il Decreto del Fare ha reintrodotto il tentativo di mediazione obbligatorio in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si tratta degli stessi ambiti di competenza previsti dalle norme precedenti alla sentenza della Consulta, ma due sono le novità:  l’estromissione della responsabilità da sinistri stradali, e l’inclusione accanto alla responsabilità medica di quella sanitaria.

Competenza territoriale limitata- Non è più possibile scegliere l’organismo di conciliazione su tutto il territorio italiano, ma ci si può rivolgere a un qualunque organismo di mediazione, solo se però ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 

L’avvocato- Rispetto ai dibattiti che si sono succeduti sul tema in questi anni è stato fatto un passo indietro, in quanto viene riconosciuto di diritto il titolo di mediatore agli avvocati, per i quali non sarà necessario frequentare lo specifico corso, ma dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e potenziare la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici finalizzati a conseguire questo obiettivo. Come già detto poi, gli avvocati devono assistono le parti per l’intera procedura di mediazione.

Inoltre, l’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo senza ulteriori passaggi (in altre parole, le parti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione) in quanto, con la sottoscrizione del testo, i legali ne certificherebbero la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico.  In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.



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