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Inutilizzabilità dell'esame testimoniale nel procedimento penale



Ai fini della presente trattazione occorre anzitutto affrontare la questione dell’escussione delle prove in dibattimento, delineandone sinteticamente i tratti fondamentali per poi  focalizzare l’attenzione nello specifico sull’esame testimoniale.
L’art. 496 c.p.p. prevede, anzitutto, l’ordine di assunzione delle prove disponendo che “L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste dalle parti, nell’ordine previsto dall’art. 493 comma 2. “.
Le prove vengono raggruppate e distinte in funzione di coloro che hanno chiesto l’assunzione; la distinzione assume rilevanza in considerazione del diverso ruolo che assumono le parti, consentendo di tenere separato l’esame diretto, condotto dalla parte che ha chiesto la citazione dell’interrogato, dal controesame, condotto dalle altre parti, secondo l’ordine sopra esposto.
Con particolare riferimento all’esame incrociato dei testimoni, ( le cui regole risultano utilizzabili per l’esame di ogni altro soggetto ), l’art. 498 c.p.p. dispone “ le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone “ . Successivamente, le altre parti effettueranno il controesame, al termine del quale chi ha chiesto l’esame può proporre altre domande. Si ha una specifica regolamentazione delle modalità dell’esame individuando espressamente i criteri di ammissione e di esclusione.
L’art. 499 c.p.p.  prevede che l’esame si svolga mediante domande su fatti specifici. Le domande debbono essere pertinenti. L’ambito della testimonianza risulta definito dall’art. 194 c.p.p. il quale richiede che l’esame avvenga sui fatti che costituiscono oggetto di prova. La prescrizione si chiarisce grazie all’art. 187 c.p.p. che identifica quale oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione ( così come formulata dal pubblico ministero e poi illustrata nella esposizione introduttiva). Spetta al presidente assicurare la pertinenza delle domande e, a tal fine, il medesimo ha il potere di escluderle. Deve inoltre essere garantita la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.
Domande espressamente vietate sono quelle che possono nuocere alla sincerità delle risposte ( art. 499 comma 2° ). La “sincerità” non coincide con la “genuinità” delle risposte stesse. Il primo si riferisce, infatti, alla corrispondenza tra la dichiarazione e i fatti percepiti; il secondo tutela l’intenzione del testimone, il quale non deve essere condizionato o fuorviato nella sua descrizione.
Fra le domande suscettibili di influenzare il testimone ruolo particolare viene riservato alle domande suggestive ( tendenti cioè a suggerire le risposte ). L’art. 499 comma 3 c.p.p. dispone che ” Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte “.   Il controesame, al contrario, può essere condotto in maniera più libera essendo finalizzato essenzialmente a saggiare l’attendibilità del testimone. La differenza costituisce quindi un aspetto di non poco momento e consente di perseguire la veridicità della testimonianza anche mediante domande che nell’esame diretto presenterebbero, ragionevolmente, il rischio di nuocere a tale valore. Sarà possibile l’utilizzo della facoltà di estendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 194 comma 2° alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutare la credibilità del testimone.
Resta come limite invalicabile il rispetto della persona la cui tutela deve essere curata dal Presidente.  
Una volta illustrati i tratti dell’esame testimoniale occorre ora esaminare le conseguenze relative al mancato rispetto delle regole predette.
Il codice del 1930 non conosceva espresse regole ad hoc di esclusione della prova e riconduceva la sanzione, in termini di nullità, all’atto del procedimento, a prescindere dal fatto che tale atto fosse inserito in quella particolare sequenza che è il procedimento probatorio.
Se da un lato, quindi, la semplificazione era evidente attesa l’esistenza di un solo regime sanzionatorio, dall’altro, l’applicazione delle regole proprie della nullità processuale poteva provocare la sanatoria del vizio medesimo, posto che la nullità del singolo atto, sebbene concernente un vizio piuttosto grave del procedimento probatorio, diventava in concreto, una nullità relativa della sentenza di primo grado, di non agevole rilevabilità nelle successive scansioni processuali.
Dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato il fatto di come il procedimento probatorio abbia delle prerogative particolari che non sono cumulabili con quelle degli altri atti del procedimento penale poiché, nell’attività di formazione della prova sono, inevitabilmente, coinvolti valori di rango costituzionale che, come tali, rimangono insufficientemente tutelati dal regime sanzionatorio delineato dal codice di rito previgente.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il dettato costituzionale di talune norme del codice di rito riguardanti il procedimento probatorio, incomincia ad avvertire “il dovere di mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per se a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito” (Corte cost., sent. 6 aprile 1973, n. 34).
Il legislatore del 1988 ha coniato il nuovo regime della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, prevedendo una disposizione normativa – l’art. 191 c.p.p. - specifica che segue in senso logico-sistematico, l’articolo che contiene l’enunciazione del diritto alla prova (art. 190 c.p.p.).
L’art. 191 c.p.p. è una disposizione di carattere generale ed enuncia che le prove acquisite “in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”. Al comma 2 dello stesso articolo che “l’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
L’istituto al quale si ricorre, quindi, attualmente, costituisce la reazione del nuovo codice di procedura penale all’introduzione nel procedimento di prove vietate o invalidamente assunte.
L’art. 606, lett. c) c.p.p. prevede, tra i motivi di ricorso per cassazione “l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza”.
L’inutilizzabilità si collega, quindi, al principio di legalità della prova, posto alla base del nuovo codice, col quale si indica che l’esercizio del potere conoscitivo del giudice è sottoposto ai limiti fissati dalla legge. L’inutilizzabilità presuppone che le prove scaturiscano dal contraddittorio delle parti davanti all’organo incaricato di decidere; e che siano previste regole legali probatorie in grado di selezionare i dati utilizzabili, determinando in anticipo i modi in cui il giudice deve conoscere il fatto.
La struttura dell’inutilizzabilità è stata delineata in modo da impedire espressamente l’uso delle prove vietate, rendendone infruttuoso il risultato, senza passare attraverso la mediazione della nullità della sentenza.
Occorre ora individuare l’esatta portata dei divieti, previsti dalla legge, in base ai quali una prova può essere ritenuta inutilizzabile ai fini della decisione.
Sono certamente inutilizzabili le prove acquisite in contrasto ad espressi divieti di legge.
In tal senso si può ricordare la testimonianza estorta tramite la minaccia delle armi o attraverso la somministrazione di droghe o sotto ipnosi violando, in tal modo, il divieto stabilito dall'art. 189 c.p.p. che impedisce l'uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di determinazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. In tali ipotesi ricorre la sanzione prevista dall'art. 191 c.p.p.
Parte della dottrina ritiene sussistano anche ipotesi di divieti indiretti; dall'art. 238 c.p.p. si ricava, ad esempio, che sono tassative le ipotesi di acquisizione di verbali di prova di altro procedimento, sicché ogni indebita estensione sarebbe comunque colpita da inutilizzabilità. La giurisprudenza segue tuttavia una linea di minor rigore, ritenendo che solo la violazione di divieti espressi conduce alla inutilizzabilità (Cass., I, sent. 1357 del 4-2-94).
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 24 settembre 1998) hanno poi ampliato la nozione di inutilizzabilità probatoria assumendo che a tale sanzione andrebbero incontro non solo le prove oggettivamente vietate dalla legge, ma anche quelle formate o acquisite in violazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti.
Distinta dall'inutilizzabilità c.d. «patologica» (conseguente all'intrinseca illegittimità della prova) è quella c.d. «funzionale» (conseguenza della suddivisione del procedimento penale in fase investigativa e fase giurisdizionale, da cui deriva che un atto collocato nella prima, salvo talune ipotesi, esaurisce la sua funzione probatoria in essa, dunque è inutilizzabile nella seconda) e che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda esclusivamente l'atto inficiato, mentre non si estende agli atti che da esso dipendono.
Diversa questione è quella relativa all’assunzione della prova con modalità diverse da quelle previste dalla legge.
Alcuni autori ritengono che l’art. 191 c.p.p. lasci intendere che l’inutilizzabilità riguarda non solo l’an, ma anche il quomodo delle prove, cioè sia le prove inammissibili, sia quelle ammissibili, ma assunte con modalità diverse da quelle prescritte. Se ne troverebbe conferma nell’art. 526 c.p.p., che inibisce l’uso a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. L’art. 526 c.p.p. non detta una norma speciale rispetto all’art. 191 c.p.p., ma contiene un’applicazione specifica dell’art. 191 c.p.p. nel dibattimento: si rende esplicita, cioè, una inutilizzabilità che si sarebbe anche potuta ricavare come corollario del metodo probatorio previsto per la fase dibattimentale.
Al contrario, è’ orientamento consolidato in giurisprudenza quello per il quale, nelle ipotesi di assunzione con modalità diverse da quelle previste dalla legge, non ricorrerebbe una causa di inutilizzabilità: non incorrendo nella violazione di un divieto di legge, la prova assunta a seguito di procedimento irrituale potrebbe dar luogo ad una irregolarità ( Cass., sez. V, 17 luglio 2008, n. 38271; Cass., sez. I, 6 maggio 2008, n. 32851; Cass., sez. II, 5 febbraio 2008, n. 7922) ovvero, ricorrendone i presupposti, ad una nullità, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p.
Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza 18 gennaio 2012  n. 7373 ha avuto modo di intervenire sulla materia prendendo in esame due aspetti particolarmente significativi.
In primo luogo il Collegio ha preso in considerazione la problematica relativa alle modalità con le quali si deve procedere all’esame dei testimoni in genere e dei minori in particolare dando conto dei due diversi orientamenti formatisi in proposito. Secondo una prima interpretazione che trova riscontro nel dato testuale dell’art. 499 c.p.p. “ il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera né per il giudice né per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell’esame testimoniale del minorenne ( Cass.  Sez. III penale, sentenza 28/10/2008 n. 9157 – 20/05/2008 n. 27067 ).
Altro orientamento ha invece affermato che “ il giudice che procede all’esame diretto del testimone minorenne non può formulare domande suggestive “ ( Cass. Sez. III penale, sent. 11/05/2011 n. 25712 ).
Nella sent. 7373/2012 la Suprema Corte fa proprio il secondo orientamento sottolineando il fatto di come “ detto divieto deve applicarsi comunque a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, operando ai sensi dell’art. 499 c.p.p. comma 2, per tutti il divieto di porre domande che possono nuocere ala sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliare essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del medesimo articolo, comma 6”   
Altro aspetto significativo che viene preso in considerazione nella sentenza in commento riguarda l’inutilizzabilità della prova nelle ipotesi in cui la stessa sia assunta con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge.
In questo caso la Corte non si discosta dall’orientamento consolidato così come ut supra illustrato, secondo il quale l’inosservanza delle regole da osservarsi nell’esame dei testimoni non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 191 c.p.p. Ove si violino le regole predette la prova diviene, al massimo “non genuina e poco attendibile” e, come tale, censurabile nella fase della valutazione della prova (e, nel giudizio per Cassazione, come vizio della motivazione). Non determina, invece, l’inutilizzabilità della prova poiché “non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte”.

Stefano Bartoloni

Omicidio colposo e violazione dell'articolo 141 del Codice della Strada


L’art. 43 c.p. definisce il delitto “colposo o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Nell’analizzare i delitto colposo si distinguono tradizionalmente le regole cautelari di fonte sociale da quelle di fonte giuridica. Alle prime si riconducono la negligenza (inosservanza di una condotta positiva), l’imprudenza (trasgressione di un divieto o di un obbligo di tenere una condotta in un certo modo) ed imperizia (condotta imprudente o negligente ascrivibile ad attività tecniche). Alla seconda categoria ( fonti giuridiche ) appartengono le ipotesi in cui le regole cautelari vengono direttamente previste in “ leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Così come opportunamente sottolineato dalla migliore dottrina e giurisprudenza, la colpa c.d. specifica non può  integrarsi con la semplice inosservanza della norma; qualora la semplice difformità della condotta tenuta dal soggetto attivo rispetto alla prescrizione normativa sia sufficiente a far presumere, iuris et de iure, l’esistenza della colpa, con riconduzione dell’evento solo sul presupposto del nesso di causalità, si avrebbe un’ipotesi di versari in re illicita che contrasterebbe con i principi fondanti di un diritto penale moderno.
Per comprendere meglio quanto illustrato è opportuno distinguere tre elementi caratterizzanti il delitto colposo:
1) un primo elemento negativo dato dall’assenza di volontà del fatto materiale tipico; 
2) un secondo elemento positivo dato dall’inosservanza delle regole cautelari volte ad evitare situazioni di danno o pericolo nei confronti di determinati beni;
3) un terzo elemento dato dalla attribuibilità e rimproverabilità della condotta al soggetto attivo.

Per evitare di ricadere nell’ambito del versari in re illicita così come in precedenza illustrato, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dottrina e giurisprudenza richiedono la c.d. “prevedibilità” in concreto. Nello specifico, si richiede di accertare se, una volta riscontrato il legame tra il comportamento del soggetto attivo e l’evento, l’eventuale osservanza della condotta richiesta dalla norma cautelare sarebbe valsa ad evitare l’evento. La condotta colposa presuppone sempre un rimprovero nei confronti del soggetto analogamente a quanto accade per il dolo. E’ necessario quindi accertare un atteggiamento antidoveroso della volontà al quale si accompagna un rimprovero per aver realizzato un fatto di reato che avrebbe potuto essere evitato con l’osservanza delle regole cautelari.  

Se risulta accertato che un eventuale comportamento conforme al disposto dell’art. 141 C.d.S. non avrebbe comunque evitato l’evento per le particolari modalità con le quali è avvenuto, viene meno la prevedibilità e soprattutto l’evitabilità che costituiscono l’in se della norma cautelare. L’evento lesivo può in questo caso ricondursi al mero caso fortuito che si è inserito tra la condotta e l’evento. In questo senso si richiama quanto previsto dall’art. 45 c.p. per il quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito” impedendo in tal modo al soggetto di andare incontro a responsabilità penale quando l’evento avviene con il concorso di fattori che esulano dall’ordine normale delle cose.

Inoltre, ri ritiene opportuno richiamare anche il c.d. principio di affidamento. Nell’ambito dei delitti colposi esso rappresenta un aspetto di non poco momento ai fini dell’accertamento della responsabilità penale. Ed infatti, nel tentativo di darne una definizione, può essere ricondotto a quell’atteggiamento di ciascun consociato il quale confida che ognuno si comporti adottando le regole precauzionali del modello di agente proprio dell’attività che assume rilievo. La giurisprudenza ha sottolineato il fatto di come, anche nell’ambito della circolazione stradale il principio trova applicazione assicurando la regolarità della circolazione che altrimenti risulterebbe paralizzata dal dover agire prospettando tutte le altrui trascuratezze. Se è vero che proprio in tale contesto le condotte imprudenti sono talmente frequenti che costituiscono un rischio tipico e quindi prevedibile, è anche vero che vi sono aspetti della circolazione stradale che implicano un razionale affidamento. 

Stefano Bartoloni

I difficili confini dell'infermità mentale nel diritto penale: tradizione e giurisprudenza d'avanguardia


Il concetto di infermità mentale è anzitutto legato alle scienze mediche e sociali. La rilevanza che esso assume ai fini della capacità di intendere e volere con conseguente comprensibilità delle condotte assunte e degli effetti dalle stesse prodotte conducono alla necessaria giuridizzazione dello stesso. In particolare, nell’ambito del diritto penale si impone un collegamento fondamentale con il concetto di imputabilità e la conseguente esposizione a responsabilità penale. Il primo riferimento normativo dal quale opportunamente occorre muovere è l’art. 88 c.p. il quale esclude l’imputabilità in “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e volere”. Si tratta dell’ipotesi di c.d. “vizio totale” di mente e l’infermità di cui il soggetto soffre al momento del fatto è tale da escludere completamente la capacità d’intendere e di volere. 
A questa si affianca l’ipotesi del c.d. “vizio parziale” di mente così come disciplinato dall’art. 89 c.p.Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita.” 
In sede di accertamento giudiziario occorre quindi verificare la presenza di una malattia mentale ed appurare in quale misura la stessa abbia compromesso la capacità di intendere e volere. Siffatta valutazione ha presentato e presenta ancora oggi aspetti particolarmente complessi legati fondamentalmente al concetto di malattia (infermità) mentale. 

Trattandosi, come detto, di concetto che ha il suo prius in una dimensione essenzialmente medica e sociale, esso si espone inevitabilmente alle evoluzioni e alle diverse valutazioni che ne vengono fatte nell’ambiente scientifico. In questo senso è opportuno ricordare le tre teorie fondamentali elaborate nel corso del tempo.

La prima teoria, più antica e più consolidata, utilizza un paradigma strettamente “medico” ( l’infermità ricorre solo in presenza di una patologia con un substrato organico o biologico ). Si tratta del modello più risalente, compiutamente analizzato e sviluppato sul finire dell‘800, ove le infermità mentali vengono considerate tali solo in presenza di una malattia del cervello e del sistema nervoso. Si ha quindi identità tra infermità di mente e ogni altra manifestazione patologica sostanziale, l’elaborazione di specifici modelli di infermità con corrispondente sintomatologia, la qualificazione del disturbo psichico come malattia certa e documentabile. L’infermità ricorre solo se il disturbo che lamenta il prevenuto ha carattere organico e risulta tale da essere inquadrato in una delle classificazioni operate dalla scienza psichiatrica.

Seconda teoria: A tale modello, caratterizzato da un’evidente rigidità, si affiancò agli inizi del 900, per merito degli studi di Freud e dei suoi seguaci, una diversa concezione di infermità, legata alla scoperta dell’inconscio e dei tre livelli della personalità ( Es, Io e Super-io). Nello specifico, si utilizza in luogo del paradigma strettamente “medico” degli anni precedenti, un paradigma “psicologico”. I disturbi mentali rappresentano disarmonie dell’apparato psichico tali da condurre ad una prevalenza della realtà inconscia su quella reale. Ciò che l’individuo si rappresenta nella sua mente è talmente forte che finisce per assumere carattere predominante nei confronti della realtà effettiva. In questo senso il concetto di infermità allarga le maglie comprendendo anche psicopatie, nevrosi e disturbi dell’affettività.

La terza teoria, sviluppatasi intorno agli anni ‘70 del secolo scorso, utilizza essenzialmente un paradigma “sociologico” ( il disturbo psichico ha origine sociale ed è dovuto a relazioni personali inadeguate nell’ambiente di vita o di lavoro). Tale indirizzo si pone essenzialmente in contrasto con i due precedenti poiché nega la natura fisiologica dell’infermità e pone in discussione i principi sui quali si muoveva la psichiatria classica elaborando un concetto di infermità inteso come “malattia sociale”.

Il quadro evolutivo così illustrato si completa con la presenza di una scienza psichiatrica attuale nella quale è possibile individuare una “visione integrata” ove si attribuisce rilevanza a tutte le variabili singolarmente considerate dalle teorie precedenti ( biologiche, psicologiche, sociali ).

Giurisprudenza: In giurisprudenza per anni l’orientamento prevalente ha abbracciato la prima lettura utilizzando il concetto di malattia mentale secondo il modello medico. L’infermità mentale di cui all’art. 88 ricorre solo in presenza di un disturbo psichico che poggia su una base organica e che possiede caratteri patologici così definiti tale da poter essere ricondotto in un preciso quadro nosografico-clinico. Tale impostazione assicura un maggior grado di certezza ed impedisce ai soggetti affetti da disturbi della personalità di allentare ancor più i freni inibitori confidando nell’esclusione della punibilità.
A partire dagli anni ‘70, preso atto del dibattito che, come detto, agitava le scienze mediche e psichiatriche portando all’elaborazione di teorie alternative a quella tradizionale, parte della giurisprudenza ha ritenuto che in taluni casi i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità. Ciò è possibile purchè siano di intensità, gravità e consistenza tali da determinare un assetto psichico incontrollabile ed ingestibile. 

Verosimilmente, tale evoluzione è strettamente collegata a quella che interessa in quel periodo il concetto di colpevolezza ed rapporto tra la stessa e l’imputabilità. 

Nello specifico, alla concezione c.d. “psicologica” della colpevolezza ove ci si muove nell’ottica di una relazione tra fatto e autore, si sostituisce la concezione c.d. “normativa” ove la colpevolezza si sostanzia nella rimproverabilità  del soggetto in ragione dell’atteggiamento psicologico tenuto dallo stesso. In questo diverso quadro di riferimento anche l’imputabilità assume una diversa funzione. L’imputabilità, infatti, presuppone ai sensi dell’art. 85 c.p. la “capacità di intendere e volere “ al momento del compimento del fatto. Tradizionalmente per capacità d’intendere si richiede l’attitudine del soggetto ad orientarsi nel mondo esterno avendo una percezione esatta dello stesso, comprendendo il significato delle proprie azioni ed i riflessi che le stesse producono nei confronti dei terzi. Con l’espressione “capacità di volere” si intende generalmente la capacità del soggetto di dominare i propri istinti e le proprie pulsioni agendo sulla base di scelte ragionevoli legate al proprio bagaglio di valori e di conoscenze. 
L’imputabilità così intesa costituisce, quindi, il primo aspetto fondamentale che occorre valutare nel momento in cui, nell’ottica c.d. “normativa” viene mosso un rimprovero al soggetto per il fatto tipico e antigiuridico dallo stesso posto in essere. L’assenza di imputabilità e quindi della capacità di intendere e volere nel soggetto che pone in essere la condotta esclude a priori la possibilità di muovere un rimprovero allo stesso. Inoltre, alcuni Autori aggiungono un ulteriore aspetto particolarmente significativo. Se è vero infatti che la minaccia della sanzione deve avere una finalità general-preventiva distogliendo in tal modo i consociati dal commettere i reati, i destinatari devono essere psicologicamente in condizione di comprendere il significato della minaccia. Inoltre, sotto il profilo special-preventivo, a nulla varrebbe l’irrogazione della pena nei confronti di un soggetto che del pari non è in condizione di comprendere il valore e la funzione rieducativa della stessa. 

In questa mutata prospettiva sia del concetto di colpevolezza che del concetto di imputabilità si comprende bene quindi anche l’apertura della giurisprudenza verso le nuove teorie in materia di infermità mentale. Qualora il soggetto sia in condizioni di mente tali che ( quand’anche non qualificabili come malattia mentale nell’ottica tradizionale ) escludano la possibilità di comprendere il significato delle proprie azioni, viene meno la possibilità di muovere un rimprovero nell’ottica “normativa” con conseguente esclusione della colpevolezza. Nel fare ciò la giurisprudenza è comunque attenta a non allargare eccessivamente le maglie del non punibile. Si richiede quindi, come detto, una particolare gravità ed intensità nel disturbo della personalità. Si escludono i semplici stati emotivi e passionali, sia per l’espressa previsione normativa ( art. 90 c.p. ), sia per l’assenza, di regola, di quei caratteri. Inoltre, in quest’ottica, si richiede altresì l’esistenza di un nesso eziologico tra il disturbo mentale ed il fatto di reato, in modo tale che lo stesso sia conseguenza del primo. Si consente in questo modo al giudice di accertare se effettivamente il fatto posto in essere dal soggetto sia ascrivibile nella sua genesi e nella sua realizzazione al disturbo mentale.

Stefano Bartoloni