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Disciplina e caratteristiche del fondo patrimoniale nell'ambito delle convenzioni matrimoniali.

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Prestazioni indispensabili e termine di preavviso nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali


Lo sciopero viene tradizionalmente definito come “astensione collettiva dal lavoro finalizzata ad esercitare una forma di pressione su determinati soggetti affinchè gli stessi tengano determinati comportamenti“.

L’art. 40 della Costituzione qualifica lo sciopero come diritto assoluto della persona e ne prevede l’esercizio nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Se è vero che spesso i confini dello sciopero sono stati nel corso del tempo delineati prevalentemente dalla giurisprudenza, taluni ambiti hanno visto il diretto intervento del legislatore. Uno di questi è costituito proprio dall’argomento oggetto della presente trattazione costituito dallo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La disciplina contenuta nella legge 12/06/1990 n. 146 così come modificata con legge 11/04/2000 n. 83, individua anzitutto, all’art. 1 comma 1, il campo di applicazione definendo come servizi pubblici essenziali quelli che, “indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro” “sono volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione“.

Al secondo comma si esplicita la ratio stessa della legge per cui “Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire nel caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi”.
L’impostazione predetta risente della giurisprudenza costituzionale che a partire dagli anni ‘60 intervenne più volte sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 330 e 333 c.p. oggi abrogati ( art. 11 l. 146/90 ). Di fatto, la Consulta limitò la portata delle norme incriminatrici predette in forza di una ricostruzione dei principi dell’ordinamento per cui lo sciopero nei servizi pubblici incontra limiti derivanti dal fatto che il suo esercizio non deve compromettere altri diritti costituzionalmente riconosciuti di rango superiore o paritario.
Il riferimento nell’art. 1 della legge 146/90 ai soli diritti della persona consente, secondo alcuni Autori, di escludere che possano costituire un limite al diritto di sciopero diritti di natura economico-patrimoniale, ancorchè costituzionalmente garantiti.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il legislatore del ‘90 ha quindi precisato i diritti della persona che consentono di qualificare come essenziale il servizio volto a garantirne il godimento individuandoli come detto, nel diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
Nel secondo comma dell’art. 1 vengono quindi raggruppati i servizi essenziali a seconda dei diversi diritti costituzionalmente garantiti. La migliore dottrina e giurisprudenza considerano l’elenco come non tassativo. In tal senso si comprendono quindi gli innumerevoli interventi della Commissione di garanzia indicata dall‘art. 12 della legge 146/90, tali da comprendere, nelle singole aree di attività, servizi non espressamente indicati dalla legge; così, nell’ambito della libertà di circolazione, ai servizi indicati dall’art. 1 comma 2 lett. B) ha aggiunto anche la circolazione automobilistica, con estensione della disciplina anche ai servizi resi da taxi, noleggio autobus, sicurezza e soccorso autostradale e distributori di carburanti.
Nell’incipit dell’art. 2 della legge si introduce il principio fondamentale di prestazione indispensabile prevedendo l’esercizio del diritto di sciopero “ nel rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’art. 1 “.
Il difficile compito di individuare e organizzare le prestazioni indispensabili è affidato a specifici accordi sindacali con le singole amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi. Nell’ambito dei contratti collettivi o degli accordi di cui al D.Lgs. 29/93 e ss. modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, vengono individuate le prestazioni indispensabili da assicurare nell’ambito del servizio, le modalità e le procedure di erogazione e le altre modalità necessarie ad assicurare la tutela dei diritti costituzionalmente tutelati. In quest’ottica è possibile disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni comandate indicando le modalità per l’individuazione degli interessati ovvero disporre forme di erogazione periodica ed intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo per evitare conseguenze negative sugli utenti del servizio stesso. Per completezza occorre ricordare che nei contratti o accordi collettivi in oggetto devono in ogni caso essere previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero. E’ prevista la possibilità per le parti di fare ricorso, in alternativa alle procedure predette, al tentativo di conciliazione presso la Prefettura o presso la competente struttura del Ministero del lavoro a seconda della rilevanza locale o nazionale dello sciopero.
La Commissione di garanzia valuta, anche di propria iniziativa, l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione nonché delle altre misure precedentemente indicate e qualora non le ritenga idonee, sottopone alle parti una proposta in ordine alla quale le stesse devono pronunciarsi. In mancanza, una volta accertata l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, la Commissione adotta con delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili da osservarsi fino a quando le parti non giungano ad un accordo.
L’art. 2bis della legge 146/90 estende, sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione della normativa anche a lavoratori autonomi - liberi professionisti e piccoli imprenditori; nei casi in cui l’astensione collettiva ai fini di protesta o rivendicazione di categoria incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, deve avvenire nel rispetto di particolari misure idonee a garantire le prestazioni indispensabili. A tal fine la Commissione di garanzia promuove l’adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati. Nelle ipotesi in cui tali codici manchino o nell’eventualità in cui non siano considerati idonei, la Commissione, sentite le parti interessate, delibera adotta una regolamentazione provvisoria che assicuri il rispetto delle finalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 146/90. A tal fine, la Commissione deve tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari, nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Salvo casi particolari, l’art. 13 della legge 146/90 prevede che le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio. Eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate da parte della Commissione con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all’erogazione del servizio.
Nell’eventualità in cui non vi sia il rispetto degli obblighi volti ad assicurare il rispetto delle prestazioni indispensabili, viene prevista l’applicazione di specifiche sanzioni. In particolare, con riferimento ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 2 della legge 146/90 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 non prestino attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione però del licenziamento o di altra sanzione che comporti un mutamento definitivo del rapporto. Si ritiene che l’esclusione di tali sanzioni sia diretta ad evitare conseguenze persecutorie ed ad assicurare continuità al servizio nei casi in cui dovessero essere applicate ad un numero consistente di lavoratori.
Le organizzazioni dei lavoratori che proclamino o aderiscano allo sciopero in violazione delle norme dettate dall’art. 2 si vedono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 2.500 e non superiore a euro 50.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva oltre agli effetti dello sciopero sul servizio pubblico considerato. Le stesse possono essere escluse da eventuali trattative per la durata di due mesi dalla cessazione del comportamento.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i rappresentanti legali delle imprese che non osservano gli obblighi loro prescritti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 50.000 tenuto conto, anche in questo caso, della gravità della violazione e di un eventuale recidiva dell’incidenza sui conflitti. Alla medesima sanzione sono soggette le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori in solido con i singoli lavoratori che hanno partecipato all’astensione collettiva.
Ai sensi dell’art. 20bis della legge 146/90, contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni, è ammesso ricorso al giudice del lavoro.
L’altro aspetto sul quale occorre ora concentrare l’attenzione è quello relativo al termine di preavviso. Sotto il profilo normativo l’art. 2 comma 5 della legge 146/90 prevede un termine minimo di dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al D.Lgs. 29/93, nei regolamenti di servizio e nei codici di autoregolamentazione possono essere determinati termini maggiori.
Le finalità del preavviso vengono rese esplicite dal legislatore stesso stabilendo che esso tende a consentire all’amministrazione o impresa erogatrice di predisporre le misure necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili, favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e consentire all’utenza di usufruire di servizi alternativi.
Per espressa previsione del comma 7 dell’art. 2 le disposizioni predette non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei lavoratori.
Il termine di almeno dieci giorni si concilia con il termine di cinque giorni previsto dal sesto comma dell’art. 2 il quale prevede, per le amministrazioni e le imprese erogatrici, l’obbligo di comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi.
Si può ragionevolmente sostenere che il legislatore, introducendo l’obbligo predetto, finisce per distinguere la fase della proclamazione dalla fase della attuazione vietando, in sostanza, forme di sciopero “a sorpresa” che finirebbero per gravare fortemente sugli utenti finali del servizio interessato.
La Commissione di garanzia ha opportunamente precisato che le regole relative al preavviso sono regole di carattere generale applicabili “inderogabilmente” ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale. Pertanto, il rispetto del preavviso è obbligatorio per tutte le forme possibili di sciopero, ivi comprese l’astensione dal lavoro straordinario, le assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro e le azioni di lotta poste in essere dai comitati o gruppi spontanei di lavoratori.
La giurisprudenza ha infine sottolineato che l’obbligo di preavviso non si applica indistintamente a tutti i dipendenti dell’azienda erogatrice del servizio, ma solo ed esclusivamente ai lavoratori direttamente preposti all’erogazione del servizio pubblico essenziale, con esclusione di quelli che svolgono mansioni non direttamente connesse alla fornitura del servizio agli utenti.
In questo quadro, l’efficacia soggettiva del preavviso deve essere limitata solo ai soggetti direttamente addetti all’erogazione del servizio pubblico essenziale e “non può essere estesa agli altri lavoratori, che, pur dipendenti dalla medesima struttura erogatrice del servizio, svolgono in realtà attività (di carattere generale, amministrative, di studio, di programmazione a medio o lungo termine ecc.) che sono a essa estranee” ( Trib. di Bologna 26/03/1999).
In ordine alla procedura, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto ( nel rispetto del termine di preavviso in esame ) la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione viene indirizzata:
a) alle imprese o amministrazioni che erogano il servizio;
b) all’Ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ( con riferimento ai conflitti di livello nazionale o interregionale ) ovvero al Prefetto ( per i conflitti di rilievo locale ) i quali provvedono a trasmetterla immediatamente anche alla Commissione di garanzia.
I datori di lavoro sono a loro volta chiamati a:
a) comunicare agli utenti, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, le modalità e i tempi di erogazione dei servizi durante lo sciopero. Qualora si verifichi la revoca spontanea di uno sciopero già proclamato e comunicato, si profila l’ipotesi di azione sindacale sleale e la stessa viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini sanzionatori, salvo che vi sia stato un accordo tra le parti o vi sia stata una richiesta ad opera della stessa Commissione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Prefettura.
b) fornire alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta, le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii, le motivazioni e le cause di insorgenza dei conflitti.
Quando vi è fondato pericolo che lo sciopero possa recare pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, è possibile esercitare il potere di precettazione nei confronti dei lavoratori ai sensi degli artt. 8-10 della legge 146/90. L’ordinanza può essere impugnata tramite ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ad opera delle organizzazioni sindacali, imprese e amministrazioni erogatrici nonché singoli lavoratori interessati. Il TAR, ritenendo sussistenti fondati motivi, può disporre la sospensione dell’ordinanza.

Stefano Bartoloni

Rassegna di giurisprudenza penale - reato di stalking

ABSTRACT: Per la sussistenza del reato di stalking è necessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una pluralità di comportamenti tipici, sia omogenei, sia eterogenei, che si succedano nel tempo. Solo con la reiterazione, esplicitamente richiesta dal legislatore, di singoli episodi - che, in via esemplificativa, possono essere di ingiuria, minaccia, lesione, violenza privata, molestia - è legittima una contestazione che vada al di là delle tradizionali incriminazioni, previste, rispettivamente, dagli artt. 594, 612, 582, 610 e 660 c.p..



Cessazione del contratto di locazione e restituzione dell’immobile: validità dell’offerta non formale del conduttore


Il contratto di locazione viene disciplinato essenzialmente dagli artt. 1571 e ss. del codice civile, dalla legge 392 del 1978 e dalla legge 431 del 1998. Trattasi di contratto oneroso, consensuale, ad effetti obbligatori ed a prestazioni corrispettive. Tradizionalmente viene ricondotto nell’ambito della categoria dei contratti di godimento e si sostanzia nell’obbligo che una parte ( c.d. locatore ) assume di far godere all’altra ( locatario o conduttore ), una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. 
Nel caso che si intende affrontare occorre esaminare il momento fondamentale dello scioglimento del rapporto con conseguente restituzione dell’immobile ad opera del conduttore e dell’eventuale deposito cauzionale da parte del locatore. In tal senso si richiama, anzitutto, la disposizione di cui all’art. 1590 c.c. il quale prevede a carico del conduttore l’obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità al contratto. 
Con riferimento invece al deposito cauzionale, si richiama l’art. 11 della legge 392/78 il quale unicamente prevede il massimo di tre mensilità e la produzione di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Dalla norma è possibile tuttavia trarre argomento per sostenere la legittimità del deposito cauzionale richiesto dal locatore e la ratio dello stesso, comunemente individuata nella tutela del locatore da possibili danni causati all’immobile o più in generale da eventuali inadempimenti. 
Muovendo dal profilo normativo innanzi illustrato occorre affrontare il comportamento del conduttore il quale, ai fini della restituzione dell’immobile, procede attraverso una comunicazione effettuata tramite lettera raccomandata alla quale, tuttavia, faccia seguito l’inerzia del locatore.
Nell’impostazione del nostro codice civile, ai fini della liberazione dal vincolo obbligatorio, il legislatore si preoccupa di disciplinare anche quelle ipotesi in cui il debitore si trova nella difficoltà di adempiere per una condotta del creditore. Nello specifico, l’ordinamento detta agli artt. 1206 e ss. del c.c. talune norme volte a regolamentare la situazione che viene in essere quando il creditore, senza un motivo legittimo, rifiuta di ricevere il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge ovvero non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione. Gli artt. 1209 e 1216 c.c. disciplinano ( nel richiamo che il secondo fa del primo articolo ) una delle modalità con le quali dev’ essere effettuata l’offerta nell’ipotesi in cui ( come accade nella fattispecie in oggetto ) l’obbligazione consista nel rilascio di un immobile. In questi casi è necessaria una intimazione del debitore al creditore di ricevere il bene dovuto ovvero di immettersi nel possesso, contenuta in un atto, notificato mediante ufficiale giudiziario nelle forme prescritte per gli atti di citazione, indicante giorno, ora e luogo in cui il debitore intende procedere al rilascio dell’immobile. E’ poi necessaria la successiva esibizione del bene dovuto nel giorno, ora e luogo indicati, da parte di un ufficiale giudiziario o un notaio che provvederanno a verbalizzare l’eventuale mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l’offerta. L’art. 1216 c.c. prevede altresì che il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui consegna al sequestratario la cosa dovuta.
Si richiama altresì la previsione dell’art. 1591 c.c. secondo il quale “ il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. 
Tuttavia, una volta cessato il contratto di locazione, il protrarsi della detenzione dell’immobile locato può inquadrarsi nell’ottica dell’inadempimento ( con conseguente applicabilità della norma di cui all’art. 1591 c.c. ) solo nell’ipotesi in cui manchi qualsiasi offerta di restituzione
Quanto argomentato trova fondamento normativo nell’art. 1220 c.c. il quale prevede espressamente che “ il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del presente capo a meno che il creditore non l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.” 
La lettura del dato normativo così illustrata trova conferma anche alla luce di quanto deciso in casi analoghi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare si sottolinea, sulla base di un orientamento consolidato, che in materia di restituzione di immobili locati, la complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 c.c. assume rilievo esclusivamente per la costituzione in mora del creditore e per provocare gli effetti relativi; l’adozione di altre modalità da parte del conduttore aventi valore di offerta reale non formale ( art. 1220 c.c. ) purchè serie, concrete e tempestive, e semprechè non esista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione con conseguente esclusione dell’obbligo di pagare i canoni maturati successivamente alla scadenza del contratto. 
La procedura di cui agli artt. 1209 e 1216 c.c. ha quale unico obiettivo quello di costituire in mora in creditore esponendolo a tutte le conseguenze ed effetti tipici della stessa. In particolare, l’art. 1207 prevede a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, il venire meno degli interessi e dei frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Infine, il creditore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. 

Stefano Bartoloni

Disciplina e caratteristiche del fondo patrimoniale nell'ambito delle convenzioni matrimoniali


Con l’espressione “regime patrimoniale” della famiglia si intende tradizionalmente identificare il complesso di norme che disciplinano i diritti ed obblighi dei coniugi aventi ad oggetto l’acquisto e la gestione dei beni. Il legislatore ha previsto più regimi patrimoniali tipici, ciascuno caratterizzato da una specifica regolamentazione. Si ha anzitutto il regime della comunione legale, ove si ha la cogestione e comunione degli acquisti; la separazione dei beni, nell’ambito della quale la gestione avviene separatamente e la titolarità dei beni spetta in via esclusiva a ciascuno dei coniugi; il fondo patrimoniale caratterizzato dalla cogestione di uno o più beni destinati ai bisogni della famiglia. 
Ciascuno dei regimi precedentemente illustrati può costituire oggetto di libera scelta dei coniugi. Nel caso in cui non vi sia una manifestazione di volontà in tal senso trova applicazione il regime della comunione legale che costituisce il c.d. regime patrimoniale legale. L’atto, invece, mediante il quale viene adottato o modificato un particolare regime patrimoniale prende il nome di convenzione matrimoniale
Esso può qualificarsi anzitutto come accordo, espressione della comune manifestazione di volontà dei coniugi interessati. Opportunamente occorre precisare ( così come si avrà modo di meglio illustrare nel proseguio della trattazione ) che, in sede di costituzione del fondo patrimoniale può realizzarsi un vero e proprio negozio complesso in ragione della partecipazione di un terzo soggetto costituente. 
La convenzione matrimoniale è altresì un negozio solenne, in ragione di quanto prescritto dall’art. 162 comma 1 per il quale le stesse debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. 
Essa può essere stipulata sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio; qualora sia stipulata prima  s’intende subordinata alla condizione legale della futura celebrazione del matrimonio.
Inoltre, può accadere anche che i coniugi stipulino una convenzione dopo averne già conclusa una precedente. In tali ipotesi le stesse devono essere stipulate necessariamente col consenso di entrambi i coniugi e, nell’ipotesi di fondo patrimoniale, col consenso dell’eventuale terzo costituente o dei suoi eredi.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi le convenzioni debbono necessariamente essere annotate a margine dell’atto di matrimonio, con indicazione della data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.
In quanto rientranti nella categoria degli atti negoziali le convenzioni matrimoniali richiedono l’ordinaria capacità d’agire. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui uno dei coniugi sia interdetto, l’atto deve essere stipulato da un tutore. Nell’ipotesi del minore autorizzato a contrarre matrimonio, questi può stipulare direttamente le convenzioni predette. 
Affrontando ora la tematica del fondo patrimoniale, esso si caratterizza, come già anticipato, per la cogestione di determinati beni vincolati ai bisogni della famiglia. 
L’istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma realizzata con legge 19 maggio 1975 n. 151 andando a sostituire il precedente “patrimonio famigliare”. Del patrimonio famigliare si conserva l’idea del vincolo su determinati beni per soddisfare i bisogni della famiglia. Importante differenza tuttavia è data dal fatto che il vecchio istituto prevedeva la possibilità di costituzione unilaterale del vincolo da parte del coniuge proprietario e la possibilità di realizzare la gestione separata dei beni. Il fondo patrimoniale, al contrario, richiede sempre l’accordo dei coniugi per la costituzione del vincolo e la gestione affidata sempre ad entrambi.. 


La costituzione avviene attraverso apposita convenzione matrimoniale così come in precedenza illustrata. Parti della convenzione sono i coniugi ed eventualmente il terzo o i terzi che conferiscono i beni al fondo. 
Ulteriore modalità di costituzione è data tuttavia dalla costituzione mediante testamento. Il testatore può lasciare ai coniugi uno o più beni con il vincolo del fondo patrimoniale. In tal caso si ritiene che l’accettazione dell’eredità comporta l’automatica costituzione del vincolo sopra i beni indicati dal de cuius.
Oggetto del fondo patrimoniale possono essere beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito ( art. 167 comma 1 ). Attraverso la costituzione del fondo si realizza il conferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento. In merito ai titoli di credito occorre precisare che gli stessi debbono essere resi nominativi ed il vincolo deve essere annotato sul titolo stesso e sul registro dell’emittente. Nell’ipotesi in cui invece il vincolo abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati lo stesso va necessariamente trascritto.
Il fondo può essere incrementato mediante nuovi conferimenti e gli incrementi sono automaticamente assoggettati a vincolo.
Con riferimento alla gestione del fondo patrimoniale, questa spetta ad entrambi i coniugi ed è essenzialmente regolata dalle norme sulla comunione legale. Ne consegue quindi che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di entrambi i coniugi. Nelle ipotesi di rifiuto ingiustificato, lontananza ovvero impedimento di uno dei coniugi, il giudice può autorizzare il compimento dell’atto al singolo coniuge. Nelle ipotesi in cui vi siano figli minori gli atti di disposizione dei beni del fondo richiedono l’autorizzazione del tribunale. Questi provvede in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e concede l’autorizzazione solo nei casi comprovata necessità o utilità.
I frutti del fondo spettano ad entrambi i coniugi e debbono essere destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. 
L’aspetto maggiormente rilevante della disciplina, in considerazione della funzione che viene ad assumere il fondo patrimoniale, riguarda essenzialmente il regime di responsabilità
Con riferimento anzitutto alle obbligazioni personali dei coniugi ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione realizzati senza il consenso dell’altro coniuge, i beni del fondo rispondono solo in via sussidiaria. Essi possono quindi essere aggrediti dai creditori solo in quanto non siano risultati sufficienti i beni personali dell’obbligato e comunque solo nei limiti della sua quota. Ai sensi dell’art. 170 c.c. in ogni caso i beni non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. 
Nella prospettiva avuta di mira dal legislatore quindi, i beni del fondo patrimoniale rispondono solo per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia volte al mantenimento dei coniugi e dei figli.      
Ne consegue, pertanto, che nelle ipotesi in cui le obbligazioni siano assunte per bisogni estranei alle esigenze della famiglia, il fondo patrimoniale non risponde, sia nell’eventualità in cui le obbligazioni vengono contratte da un solo coniuge sia nell’eventualità in cui siano contratte da entrambi. Occorre ricordare, tuttavia, che il limite predetto opera esclusivamente nei confronti di quei creditori che si assumono consapevoli delle ragioni che spingono i coniugi a contrarre l’obbligazione e quindi essenzialmente dell’estraneità delle stesse ai bisogni della famiglia. Nei confronti degli altri creditori, opera il principio di tutela dell’affidamento con possibilità quindi di aggredire i beni del fondo patrimoniale. Nell’eventualità in cui i coniugi si oppongano all’esecuzione avranno l’onere di dimostrare la consapevolezza del terzo circa l’estraneità dell’obbligazione rispetto ai bisogni della famiglia. 
La tutela del fondo patrimoniale con conseguente limite alle azioni esecutive opera anche nelle ipotesi di fallimento di uno dei coniugi. La dottrina prevalente ritiene che anche in questa ipotesi, mutandis mutatis, operi il limite esclusivamente nei confronti di quei creditori consapevoli dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia. Gli altri possono aggredire i beni del fondo limitatamente alla quota del coniuge fallito. 
Passando ora all’aspetto relativo alla cessazione del vincolo, occorre anzitutto evidenziare il fatto di come lo stesso si estingua, ai sensi dell’art. 171 c.c., con lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Cause di cessazione sono quindi l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sola separazione personale dei coniugi non consente ex se di determinare lo scioglimento del vincolo. 
Solo nell’eventualità in cui vi siano figli minori il vincolo permane e si protrae fino a quando l’ultimo dei figli raggiunge la maggiore età. La disposizione trova la propria ragione giustificatrice nella necessità di assicurare supporto e soddisfacimento delle esigenze della famiglia anche nell’eventualità in cui il vincolo matrimoniale viene meno, nella prospettiva di salvaguardia, cura e tutela dei figli minori.
La dottrina e parte della giurisprudenza concordano nel ritenere che la permanenza del vincolo dopo l’estinzione del matrimonio può giustificare l’adozione di taluni provvedimenti giurisdizionali nell’interesse esclusivo dei minori. Può accadere quindi che vi siano provvedimenti in ragione dei quali viene disposta l’amministrazione totale o parziale dei beni oggetto del fondo patrimoniale al genitore affidatario così come possono essere disposte misure cautelari volte ad assicurare la buona amministrazione dei beni e l’impiego dei frutti tratti dagli stessi. 
Il legislatore prevede espressamente all’art. 171 c.c che il giudice possa attribuire ai figli ( considerate le condizioni economiche dei genitori, dei figli stessi e ogni altra circostanza ) una quota dei beni del fondo in godimento ovvero in proprietà. Si ritiene, tuttavia, che il provvedimento in oggetto trovi giustificazione esclusivamente in presenza di un pericolo concreto circa la possibilità che i beni vengano dissipati o distolti dalla loro destinazione. L’emanazione viene affidata al Tribunale per i minori chiamato a decidere in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero. Avverso lo stesso è possibile proporre reclamo innanzi alla Corte d’Appello. 
Nel richiamare ancora l’art. 171 c.c. si  sottolinea il fatto di come, all’ultimo comma dello stesso, il legislatore si occupa anche dell’ipotesi in cui non vi siano al momento della cessazione del fondo patrimoniale figli minori; in tal caso si seguono le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.   

Stefano Bartoloni