ABSTRACT: Per la sussistenza del reato di stalking è necessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una pluralità di comportamenti tipici, sia omogenei, sia eterogenei, che si succedano nel tempo. Solo con la reiterazione, esplicitamente richiesta dal legislatore, di singoli episodi - che, in via esemplificativa, possono essere di ingiuria, minaccia, lesione, violenza privata, molestia - è legittima una contestazione che vada al di là delle tradizionali incriminazioni, previste, rispettivamente, dagli artt. 594, 612, 582, 610 e 660 c.p..










