Omicidio colposo e violazione dell'articolo 141 del Codice della Strada


L’art. 43 c.p. definisce il delitto “colposo o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Nell’analizzare i delitto colposo si distinguono tradizionalmente le regole cautelari di fonte sociale da quelle di fonte giuridica. Alle prime si riconducono la negligenza (inosservanza di una condotta positiva), l’imprudenza (trasgressione di un divieto o di un obbligo di tenere una condotta in un certo modo) ed imperizia (condotta imprudente o negligente ascrivibile ad attività tecniche). Alla seconda categoria ( fonti giuridiche ) appartengono le ipotesi in cui le regole cautelari vengono direttamente previste in “ leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Così come opportunamente sottolineato dalla migliore dottrina e giurisprudenza, la colpa c.d. specifica non può  integrarsi con la semplice inosservanza della norma; qualora la semplice difformità della condotta tenuta dal soggetto attivo rispetto alla prescrizione normativa sia sufficiente a far presumere, iuris et de iure, l’esistenza della colpa, con riconduzione dell’evento solo sul presupposto del nesso di causalità, si avrebbe un’ipotesi di versari in re illicita che contrasterebbe con i principi fondanti di un diritto penale moderno.
Per comprendere meglio quanto illustrato è opportuno distinguere tre elementi caratterizzanti il delitto colposo:
1) un primo elemento negativo dato dall’assenza di volontà del fatto materiale tipico; 
2) un secondo elemento positivo dato dall’inosservanza delle regole cautelari volte ad evitare situazioni di danno o pericolo nei confronti di determinati beni;
3) un terzo elemento dato dalla attribuibilità e rimproverabilità della condotta al soggetto attivo.

Per evitare di ricadere nell’ambito del versari in re illicita così come in precedenza illustrato, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dottrina e giurisprudenza richiedono la c.d. “prevedibilità” in concreto. Nello specifico, si richiede di accertare se, una volta riscontrato il legame tra il comportamento del soggetto attivo e l’evento, l’eventuale osservanza della condotta richiesta dalla norma cautelare sarebbe valsa ad evitare l’evento. La condotta colposa presuppone sempre un rimprovero nei confronti del soggetto analogamente a quanto accade per il dolo. E’ necessario quindi accertare un atteggiamento antidoveroso della volontà al quale si accompagna un rimprovero per aver realizzato un fatto di reato che avrebbe potuto essere evitato con l’osservanza delle regole cautelari.  

Se risulta accertato che un eventuale comportamento conforme al disposto dell’art. 141 C.d.S. non avrebbe comunque evitato l’evento per le particolari modalità con le quali è avvenuto, viene meno la prevedibilità e soprattutto l’evitabilità che costituiscono l’in se della norma cautelare. L’evento lesivo può in questo caso ricondursi al mero caso fortuito che si è inserito tra la condotta e l’evento. In questo senso si richiama quanto previsto dall’art. 45 c.p. per il quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito” impedendo in tal modo al soggetto di andare incontro a responsabilità penale quando l’evento avviene con il concorso di fattori che esulano dall’ordine normale delle cose.

Inoltre, ri ritiene opportuno richiamare anche il c.d. principio di affidamento. Nell’ambito dei delitti colposi esso rappresenta un aspetto di non poco momento ai fini dell’accertamento della responsabilità penale. Ed infatti, nel tentativo di darne una definizione, può essere ricondotto a quell’atteggiamento di ciascun consociato il quale confida che ognuno si comporti adottando le regole precauzionali del modello di agente proprio dell’attività che assume rilievo. La giurisprudenza ha sottolineato il fatto di come, anche nell’ambito della circolazione stradale il principio trova applicazione assicurando la regolarità della circolazione che altrimenti risulterebbe paralizzata dal dover agire prospettando tutte le altrui trascuratezze. Se è vero che proprio in tale contesto le condotte imprudenti sono talmente frequenti che costituiscono un rischio tipico e quindi prevedibile, è anche vero che vi sono aspetti della circolazione stradale che implicano un razionale affidamento. 

Stefano Bartoloni

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