Analogie e differenze tra patti parasociali e contratto di società


Nel rapporto con il patto sociale, si può sostenere che i patti parasociali presentano una fondamentale natura accessoria nei confronti dello stesso. Pur essendo estranei al contratto sociale ed avendo autonoma giustificazione causale, gli stessi nascono e si sviluppano nel corso del tempo in fondamentale collegamento con il primo. Le vicende alle quali il patto sociale può andare incontro si riflettono necessariamente anche sul patto accessorio. Così, un eventuale invalidità dell'uno trascina con sè anche l'altro, senza che accada, proprio per la natura del patto parasociale, il contrario. Sarebbe riscontrabile quindi, secondo parte della dottrina, l'ipotesi di un collegamento negoziale fra le due figure in oggetto. In ragione, quindi, del legame profondo che avvince il patto sociale ed i patti parasociali e tenuto conto che è possibile riscontrare analoghe pattuizioni tanto nell'uno che nell'altro, si è ritenuto opportuno individuare alcuni importanti criteri distintivi. 
Dottrina: parte della dottrina ha ritenuto necessario e sufficiente adottare un criterio meramente formale; il carattere sociale di un accordo discenderebbe dalla circostanza che esso venga inserito nel documento costitutivo della società, con rispetto delle formalità e delle condizioni per esso prescritte. Di contro, l'estraneità dell'accordo a tale documento costituirebbe prova certa del carattere parasociale dello stesso.Siffatto criterio presenta, tuttavia, un'eccessiva rigidità. E' possibile, infatti, individuare dei patti inseriti in un documento autonomo che presentano comunque natura sociale e coinvolgono tutti i soci. 
Altra dottrina ritiene quindi preferibile adottare un criterio riconducibile alla volontà delle parti. Solo attraverso l'analisi e l'individuazione della stessa sarebbe possibile stabilire se i soci hanno voluto attribuire ad una determinata pattuizione carattere sociale, rendendola in tal modo vincolante per tutti coloro che sono o diventeranno soci e con effetti anche nei confronti dei terzi. Anche tale criterio non risulta tuttavia esente da critiche. La ricerca, infatti, di quanto effettivamente voluto dalle parti può condurre a valutazioni diverse mancando di certezza e  di effettiva obbiettività. 
Giurisprudenza: più di recente la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato un terzo criterio fondandolo su di un dato obiettivo, dato dall'ambito di efficacia della pattuizione. Ai fini della qualificazione dello stesso come sociale ovvero parasociale occorre stabilire se l'accordo faccia sorgere obblighi con effetti limitati ai soli rapporti tra i soci ( parasociale ) o viceversa, se tali obblighi si estendano anche alla società configurandosi, in tal modo, come accordi sociali. Tale criterio viene sintenticamente definito come "direzione di vincolo" e trova, come detto, ampio utilizzo anche dalla giurisprudenza più recente. In esso è possibile riscontrare una maggior grado di certezza e determinabilità rispetto ai due precedenti. In tal modo si incentra l’attenzione su quello che costituisce il vero e proprio discrimen tra patti parasociali e sociali. I primi presentano, come infatti illustrato in precedenza, efficacia meramente obbligatoria, vincolando i soci contraenti e prevedendo l’applicazione della disciplina delle obbligazioni in generale ( artt. 1173 ss. ), con conseguente esposizione all’obbligo di risarcimento del danno in caso di loro inosservanza. I soci futuri non sono in alcun modo vincolati all’osservanza degli accordi in oggetto, salva l’ipotesi in cui vi aderiscano espressamente. L’accordo sociale, al contrario, presenta tipicamente efficacia reale, vincolando, anzitutto, tutti i soci presenti e futuri. Trattasi di contratto che presenta caratteristiche particolari essendo stipulato per lo svolgimento di “un attività” destinata a prolungarsi nel tempo in modo tale da incidere quindi su soggetti diversi rispetto a quelli che hanno dato vita alla società stessa, nel rispetto della  autonoma soggettività acquisita al momento della costituzione. Si ha quindi un'efficacia che va al di là dei singoli soci sottoscrittori e si estende a tutti i terzi che entrano in contatto con la società. 
In tal senso, alcuni Autori sottolineano efficacemente il duplice carattere dell’atto costitutivo di società: prevalentemente contrattuale, per regolare i rapporti tra i soci, e normativo per regolare i rapporti con i terzi. 


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