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Rc auto, CGUE: coperto il risarcimento per danno morale, ma non sotto i minimi Ue

L'assicurazione obbligatoria rc auto deve garantire la copertura del risarcimento per il danno morale, se il diritto nazionale ne consente la domanda ai familiari della vittima di un incidente stradale. La copertura minima prevista dal diritto dell'Unione europea per i danni alla persona si applica anche al danno morale. Lo ha stabilito la seconda sezione della Corte di giustizia europea con le sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 pubblicate oggi, 24 ottobre 2013.
Per comprendere al meglio le decisioni della CGUE, chiamata quindi a far chiarezza sul risarcimento del danno morale come conseguenza di incidenti stradali con vittime, si devono analizzare brevemente le direttive su cui si è basata. La prima impone agli Stati membri di provvedere affinché i veicoli che circolano nel loro territorio siano coperti da un'assicurazione; la seconda stabilisce che l'assicurazione deve coprire obbligatoriamente i danni alle persone (per un importo minimo di copertura pari a 1 milione di euro per vittima o a 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime), e i danni alle cose (per un importo minimo di 1 milione di euro per sinistro, a prescindere dalle vittime). In sostanza, sebbene gli Stati membri siano liberi in linea di principio di determinare le modalità e i danni coperti dall'assicurazione, devono altresì tener conto delle norme del diritto dell'Unione.