ABSTRACT: Continuità fra l’ incriminazione prevista nel precedente testo dell’art. 317 cod. pen e quelle oggi vigenti contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all’art. 319 quater, comma 1, cod. pen.; quest’ultima, quale norma più favorevole, può essere anche applicata alle condotte precedentemente commesse. Distinzione tra costrizione ed induzione.










