
L’art. 43 c.p. definisce il delitto “colposo o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Nell’analizzare i delitto colposo si distinguono tradizionalmente le regole cautelari di fonte sociale da quelle di fonte giuridica. Alle prime si riconducono la negligenza (inosservanza...